Ricorso del Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' per legge domiciliato contro la Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma della legge regionale della Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2003 pubblicata sul B.U.R. n. 45 del 31 marzo 2003 in base alla deliberazione 16 maggio 2003 del Consiglio dei ministri che unitamente al presente ricorso verra' depositata. La legge regionale sopraindicata contiene «Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003». In particolare l'art. 3 prevede la copertura dei posti vacanti nelle strutture della giunta e del consiglio regionale. L'art. 4 prevede che le Aziende sanitarie e l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) procedano ad assunzioni di personale. Tali previsioni sono riferite all'anno 2003, stante l'art. 1, che dispone la validita' della legge regionale fino al 31 dicembre 2003. Tali norme eccedono la competenza regionale e si pongono in contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione, che indica la materia del «coordinamento della finanza pubblica» tra quelle a legislazione concorrente non indicando, altresi', la tipologia del personale da reclutare nell'anno 2003 e rimandando genericamente alla determinazione del fabbisogno annuale di personale ed alla rideterminazione delle dotazioni organiche. Al riguardo rileva l'art. 34, comma 11 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) che prevede l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nei quali verranno fissati i criteri e i limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', devono essere contenute entro il limite percentuale nella stessa disposizione indicata (50% delle cessazioni dal servizio dell'anno 2002), tenuto conto della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Pertanto, le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale possono procedere ad assunzioni del 2003 entro il predetto limite percentuale. Le disposizioni della finanziaria sono da considerarsi inserite nel piu' ampio contesto delle linee di politica di riduzione della spesa pubblica definita nei documenti di programmazione e di bilancio nazionale, e la loro lesione lede anche il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, stante i tavoli di concentrazione che sono in atto presso la Conferenza Stato-regioni per stabilire i limiti e i criteri del d.d. P.C.m.