Ricorso  del Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' per legge
domiciliato   contro  la  Regione  Emilia  Romagna,  in  persona  del
Presidente della giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  terzo comma della legge
regionale  della Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2003 pubblicata sul
B.U.R.  n. 45  del 31 marzo 2003 in base alla deliberazione 16 maggio
2003  del  Consiglio  dei ministri che unitamente al presente ricorso
verra' depositata.

    La   legge  regionale  sopraindicata  contiene  «Disposizioni  in
materia  di  dotazioni  organiche e di copertura di posti vacanti per
l'anno 2003».
    In  particolare  l'art. 3  prevede la copertura dei posti vacanti
nelle strutture della giunta e del consiglio regionale.
    L'art. 4  prevede  che  le  Aziende  sanitarie e l'Agenzia per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) procedano ad assunzioni di personale.
    Tali previsioni sono riferite all'anno 2003, stante l'art. 1, che
dispone la validita' della legge regionale fino al 31 dicembre 2003.
    Tali  norme  eccedono  la  competenza  regionale  e si pongono in
contrasto  con l'art. 117, terzo comma della Costituzione, che indica
la  materia  del  «coordinamento della finanza pubblica» tra quelle a
legislazione  concorrente  non  indicando, altresi', la tipologia del
personale da reclutare nell'anno 2003 e rimandando genericamente alla
determinazione   del   fabbisogno   annuale   di  personale  ed  alla
rideterminazione delle dotazioni organiche.
    Al  riguardo  rileva  l'art. 34, comma 11 della legge n. 289/2002
(Finanziaria 2003) che prevede l'emanazione di decreti del Presidente
del  Consiglio dei ministri, nei quali verranno fissati i criteri e i
limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003.
    Tali  assunzioni,  fatto  salvo  il  ricorso  alle  procedure  di
mobilita',  devono essere contenute entro il limite percentuale nella
stessa  disposizione  indicata  (50%  delle  cessazioni  dal servizio
dell'anno  2002),  tenuto  conto  della  dimensione  demografica, dei
profili  professionali del personale da assumere, della essenzialita'
dei  servizi  da garantire e dell'incidenza delle spese del personale
sulle entrate correnti.
    Pertanto,  le  amministrazioni  regionali,  gli enti locali e gli
enti del servizio sanitario nazionale possono procedere ad assunzioni
del 2003 entro il predetto limite percentuale.
    Le  disposizioni  della finanziaria sono da considerarsi inserite
nel  piu'  ampio  contesto delle linee di politica di riduzione della
spesa pubblica definita nei documenti di programmazione e di bilancio
nazionale,  e  la  loro  lesione  lede  anche  il  principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni, stante i tavoli di concentrazione
che  sono  in atto presso la Conferenza Stato-regioni per stabilire i
limiti e i criteri del d.d. P.C.m.